Art. 6.
(Casi di non punibilità).

      1. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, utilizza l'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, del quale ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività e insieme a questi dispone di beni mobili e immobili e di servizi in comune.
      2. Non commette reato, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, svolge in qualsiasi forma attività senza fini di lucro di assistenza reciproca con altri soggetti che esercitano la medesima attività.
      3. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi concede in locazione per civile abitazione a canoni di mercato appartamenti nei quali si esercita la prostituzione.